Art. 1.

      1. Lo Stato tutela, promuove e riconosce l'attività degli artisti di strada, quale espressione della tradizione e della comunicazione culturali italiane in attuazione e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 33 della Costituzione.
      2. Per artista di strada s'intende colui che svolge attività di spettacolo dal vivo all'aperto, senza biglietto di accesso, in assenza di palcoscenico, di platea o di analoghe attrezzature a supporto della rappresentazione, ovvero che svolge la medesima attività in modo itinerante tra il pubblico, avvalendosi prevalentemente delle proprie capacità attoriali.
      3. Gli artisti di strada sono inseriti come specifica categoria artistica nella categoria dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Ente nazionale di assistenza e di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come sostituito dall'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti all'esercizio dell'attività degli artisti di strada, nel rispetto delle competenze di regioni, province e comuni in materia di inquinamento acustico e ambientale, pubblica incolumità, regime di occupazione permanente del suolo pubblico e commercio ambulante.